diritto del venditore a un corrispettivo per il trasferimento
del diritto di uso del parcheggio
Cass. 01.08.2001, n. 10459
Con
riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi
spazi delle nuove costruzioni, in favore dei proprietari delle unità abitative
site nei fabbricati, qualora il diritto di uso del parcheggio operi in forza di
legge, in contrasto con la volontà e la dichiarazione contrattuale, il relativo
prezzo non può intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la vendita
dell'unità immobiliare, dato che questo non può intendersi riferito anche al
diritto volontariamente non trasmesso.
Ne deriva
che il giudice, pronunziando il trasferimento dell'indicato diritto d'uso, deve
anche pronunziare il riconoscimento del diritto del venditore al relativo
compenso (nella misura da concordarsi tra le parti o, comunque, da determinarsi
giudizialmente mediante apposita stima), in quanto, all'operata integrazione
dell'oggetto di una delle prestazioni dovute per contratto, deve corrispondere
la coerente integrazione dell'oggetto della controprestazione, per ripristinare
l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, altrimenti inficiato.